PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Ministero dell'interno può autorizzare l'apertura di case da gioco per la pratica del gioco d'azzardo, aventi sede stabile e situate nell'ambito di parchi del divertimento ove si svolgano, oltre al gioco d'azzardo, attività di tipo ricreativo e di intrattenimento. Ai giochi d'azzardo praticati in tali luoghi e in conformità alla disciplina stabilita con regolamento ai sensi del comma 7, lettera b), del presente articolo, non si applicano le disposizioni degli articoli da 718 a 722 del codice penale.
      2. I parchi del divertimento sono individuati, in numero di uno per regione, sulla base di una delibera regionale emanata secondo la procedura stabilita al comma 8.
      3. La gestione del parco del divertimento è affidata con concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione l'autonoma dei monopoli di Stato, previa l'autorizzazione del Ministero dell'interno di cui al comma 1, agli operatori abilitati secondo la procedura stabilita al comma 9, attraverso gara ad evidenza pubblica ai sensi del comma 12.
      4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce con decreto i requisiti generali che disciplinano l'individuazione delle aree e dei comuni nei quali hanno sede i parchi del divertimento, tenuto conto di quanto stabilito dai commi 5 e 6.
      5. I parchi del divertimento non possono essere situati nei comuni per i quali

 

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sono state adottate negli ultimi dieci anni le misure previste dall'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
      6. I parchi del divertimento devono essere situati a una distanza superiore a 80 chilometri l'uno dall'altro, ovvero a una distanza superiore a 80 chilometri dalle attuali case da gioco in attività. Un parco può avere due sedi in due distinte località della medesima regione purché l'attività si svolga in modo alternativo, per periodi di durata minima consecutiva di tre mesi, in una delle due sedi. Il parco del divertimento non può avere sede nelle aree metropolitane istituite ai sensi del capo III del titolo II del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
      7. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta il regolamento di attuazione della presente legge, che prevede in particolare:

          a) le attività presenti nei parchi del divertimento, i requisiti minimi della sede delle case da gioco e le regole contabili da adottare da parte dei concessionari;

          b) le specie ed i tipi di giochi che è possibile praticare all'interno delle case da gioco, anche ai fini della tutela del giocatore. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con uno o più decreti, definisce la regolamentazione dei suddetti giochi;

          c) le disposizioni volte a garantire la tutela dell'ordine pubblico, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso dei giocatori nelle case da gioco, che è comunque vietato ai minori di diciotto anni, nonché gli ulteriori casi di divieto per soggetti che si trovano in specifiche condizioni ostative;

          d) le modalità di svolgimento delle eventuali operazioni di anticipazione di denaro da parte della casa da gioco;

          e) le disposizioni riguardanti i controlli sulla gestione dei parchi del divertimento,

 

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e in particolare delle case da gioco;

          f) le disposizioni riguardanti il controllo della regolarità del gioco e il diritto di ispezione da parte degli enti vigilanti.

      8. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4, ciascuna regione definisce i requisiti specifici che disciplinano l'individuazione del comune, ovvero dei comuni interessati, e dell'area dove ha sede il parco del divertimento, e identifica con delibera regionale il comune dove ha sede il parco stesso. I comuni selezionati, ovvero i consorzi di comuni, devono avere preventivamente deliberato la propria candidatura per l'assegnazione di un parco del divertimento, approvando contestualmente il progetto contenente l'individuazione di un'area e degli strumenti urbanistici necessari alla istituzione del parco.
      9. Entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Ministero dell'interno, definisce con decreto i requisiti tecnici, organizzativi e finanziari che devono essere posseduti dai candidati concessionari e avvia la procedura per la qualificazione degli stessi ai fini dell'iscrizione in un apposito elenco degli operatori abilitati. Non sono accettate le candidature dei soggetti cui è vietata la partecipazione alla gestione di case da gioco nell'Unione europea o in altri Stati, ovvero ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. I candidati concessionari sono società di capitali o società consortili.
      10. Il Ministro dell'economia e delle finanze determina il numero massimo delle concessioni di cui al comma 12 che ciascun concessionario può detenere, secondo le seguenti regole, tendenti a evitare l'instaurarsi di posizioni dominanti:

          a) qualora i soggetti iscritti nell'apposito elenco di cui al comma 9 siano meno di cinque, il numero massimo di

 

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concessioni detenute non può essere superiore a dieci;

          b) qualora i soggetti iscritti nell'apposito elenco di cui al comma 9 siano cinque o meno di otto, il numero massimo di concessioni detenute non può essere superiore a otto;

          c) qualora i soggetti iscritti nell'apposito elenco di cui al comma 9 siano otto o più di otto, il numero massimo di concessioni detenute non può essere superiore a sei.

      11. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato valuta il possesso, da parte dei candidati concessionari, dei requisiti definiti nel decreto di cui al comma 9 e iscrive i candidati qualificati nell'elenco degli operatori abilitati ivi previsto.
      12. Le concessioni per la gestione delle case da gioco hanno durata ventennale e sono rilasciate, esclusivamente agli operatori abilitati, attraverso una gara ad evidenza pubblica condotta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Ministero dell'interno, il cui criterio di aggiudicazione principale è l'ammontare dell'anticipo del prelievo a favore dello Stato. La commissione di aggiudicazione è composta, per ogni regione, da cinque membri, due dei quali nominati dal comune e uno dalla regione dove ha sede il parco del divertimento. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more dell'aggiudicazione della gara, ha facoltà di procedere alla cessione dei diritti sull'anticipo del prelievo a una o più società di capitali, private o pubbliche.
      13. Il comune può autorizzare il concessionario, per un periodo di due anni dall'assegnazione della concessione, alla gestione di case da gioco in una sede provvisoria, purché situata nel comune ovvero in uno dei comuni dove è prevista l'istituzione del parco del divertimento. Il regolamento di cui al comma 7 definisce i requisiti minimi della sede provvisoria.

 

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      14. Il Ministero dell'interno può disporre la sospensione delle attività per violazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 7, per violazione di legge e per motivi di ordine pubblico. In caso di revoca può essere individuato un nuovo concessionario, con le procedure previste dalla presente legge.
      15. I proventi lordi delle case da gioco sono distribuiti secondo i seguenti criteri:

          a) il 46 per cento al concessionario che gestisce la casa da gioco;

          b) il 10 per cento alla regione dove ha sede il parco del divertimento;

          c) il 10 per cento ai comuni dove ha sede il parco del divertimento;

          d) il 20 per cento all'erario;

          e) il 5 per cento per finalità sociali o culturali di interesse generale;

          f) l'8 per cento al Ministero dell'interno;

          g) l'1 per cento al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e al Corpo della guardia di finanza per l'esercizio delle attività di controllo del gioco.

      16. Le case da gioco di Campione, Saint Vincent, Sanremo e Venezia sono autorizzate a proseguire nell'esercizio dell'attività e sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di cui al comma 7 entro quindici anni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.
      17. Agli effetti giuridici e della vigilanza i locali ove hanno sede le case da gioco sono considerati pubblici.
      18. Alla gestione dei parchi del divertimento si applicano le disposizioni di cui ai decreti legislativi 25 settembre 1999, n. 374, e successive modificazioni, e 20 febbraio 2004, n. 56, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

 

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      19. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni previste dal regolamento di cui al comma 7 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 50.000 euro a 100.000 euro e, nei casi più gravi, la revoca della concessione.
      20. Ai fini dell'applicazione della presente legge, in materia di controlli si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.